14-03-2016 – Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 16 del 3 febbraio 2016 chiarisce i termini che regolano l’accesso al Super Bonus 2016 nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
Il Programma Garanzia Giovani, per il quale sono stati stanziati 50.000 euro, riconosce un bonus alle assunzioni dei tirocinanti riconoscendo un incentivo economico del valore tra i 3.000 e i 12.000 euro (a seconda del profili del soggetto) ai datori di lavoro che a far data dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 assumono giovani disoccupati che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati al 31 gennaio 2016.
Per poter beneficiare dell’incentivo occorrono i seguenti requisiti:
– il tirocinio deve essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e finanziato con risorse del programma Garanzia giovani;
– il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio dello stage deve essere in possesso del requisito di disoccupazione;
– Il nuovo bonus è liberamente fruibile nel rispetto del limite della regola de minimis*.
Oltre il limite del “ de minimis” per poter avere diritto al bonus si applicano le seguenti regole:
– l’assunzione del giovane d’età compresa tra 16 e 24 anni deve comportare un incremento occupazionale netto;
– nel caso di assunzione di un giovane d’età compresa tra 25 e 29 anni, l’assunzione, oltre a comportare un incremento occupazionale, deve riguardare un giovane che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero un giovane non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica o diploma d’istruzione e formazione professionale o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito ovvero;
– un giovane occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.