15-09-2016 – La sentenza n° 36821/2016 della Cassazione, depositata il 5 settembre scorso, stabilisce che un imprenditore possa partecipare alle gare d’appalto anche se debitore nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, purché gli sia stato concesso il pagamento rateizzato prima della partecipazione alla gara e che tutte le rate, fino a quel momento, siano state pagate.
La conciliazione tra l’imprenditore e il Fisco, concretizzata attraverso l’accordo sanatorio del debito attraverso la rateazione, di fatto restituisce affidabilità al primo e manifesta la volontà del secondo di venire incontro all’imprenditore che si trova in momentanea difficoltà.
La rateazione dei debiti tributari riabilita l’imprenditore/l’azienda, ribaltando di fatto la sua posizione nei confronti della Pubblica Amministrazione.