15-01-2018 – Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi anche per tutti quei distributori automatici non dotati di porta seriale, una serie di dispositivi installati prevalentemente in attività in cui la distribuzione automatica non svolge un ruolo primario ma è piuttosto un’integrazione alla normale vendita o in cui tali dispositivi rappresentano un servizio aggiuntivo rispetto all’attività.
Il riferimento è, ad esempio, ai distributori automatici delle farmacie o ai cambia gettoni delle sale giochi.
Negli scorsi giorni e a seguito delle numerose richieste pervenute da parte dei propri iscritti, le associazioni di categoria inerenti questa tipologia di attività hanno diffuso delle note che chiariscono le modalità di trasmissione dei corrispettivi per i distributori automatici non dotati di porta seriale.
Per quanto riguarda le farmacie, Federfarma informa che i titolari dell’attività devono seguire il regolare iter di accreditamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove dovranno censire la/le macchine inserendone i dati (matricola, ubicazione ecc, associati alla partita IVA dell’impresa) e del sistema master. Ricevuto ed apposto il QR Code identificativo, i farmacisti potranno procedere con il primo invio dei dati di vendita attraverso App per dispositivi mobili (smartphone o tablet, meglio se dedicati a questo uso) di cui dovranno dotarsi. I dati vanno inseriti manualmente ed inviati entro un intervallo di 60 giorni; ciò significa che i ricavi realizzati tramite la vending machine il primo gennaio devono essere inviati entro il primo marzo.
A febbraio Federfarma, a supporto dei suoi iscritti, metterà a disposizione sul proprio sito un servizio di assistenza per l’invio dei corrispettivi a cui gli associati potranno abbonarsi. – Fonte: federfarma.it
Per quanto riguardale sale giochi, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate al punto 1.0.4, evidenzia che “rientrano nella definizione di vending machine anche gli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio).” Ciò significa che la disposizione non vale per i cambia monete, o i distributori automatici meccanici, che sono esonerati, ma per i cambia gettoni, che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento se dotati di “un sistema elettronico (cd. “sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale”. – Fonte: Jamma.tv