17-01-2018 – Dal 1° luglio 2018 si potrà dire addio alla scheda carburante, fino a quella data documento ufficiale per comprovare le spese sostenute per il carburante da aziende, rappresentanti di commercio ecc.
La Legge n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, c.d. Legge di Bilancio 2018, ha introdotte in merito alcune importanti novità.
A decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa con riferimento:
• alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
• alle cessioni di carburanti per autotrazione effettuati dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA.
A decorrere dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile, solo se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
Agli esercenti impianti di distribuzione spetterà un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per l’utilizzo degli strumenti di pagamento sopra indicati compatibilmente con la disciplina europea sugli aiuti de minimis e a decorrere dall’esercizio successivo a quello di maturazione (l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un’impresa unica non può superare l’importo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 100.000 euro per le imprese di trasporto merci su strada);
Sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere definiti modalità e termini graduali dell’obbligo anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.
È interessante notare che per gli esercenti degli impianti di distribuzione dei carburanti è stato previsto un credito d’imposta per le commissioni da pagare a fronte di incassi attraverso carte di credito/debito, un’agevolazione non concessa a chi somministra un caffè, vuoi al banco vuoi al distributore automatico, incassando attraverso bancomat o carte. E neanche ai gestori che hanno dovuto affrontare onerosi investimenti per adeguarsi alla nuova legge sui corrispettivi.