26-06-2019 – Dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’art. 2 c. 1 del D. Lgs. 127/2015 che prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio.
Inizialmente, a partire dal 1° luglio, sono soggetti all’obbligo i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2020 lo scontrino elettronico sarà esteso a tutti i commercianti e negozianti.
Il provvedimento manda in pensione lo scontrino cartaceo ed introduce una vera e propria rivoluzione digitale anche per i commercianti al dettaglio, i quali dovranno adeguare procedure e strumenti alla richiesta del legislatore. L’obiettivo è di arginare la lotta all’evasione, avendo i controllori a disposizione quotidianamente dati da incrociare velocemente, in base ai quali far scattare i controlli.
Lo scontrino elettronico altro non è che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati di vendita, fatte attraverso il registratore di cassa telematico, che permette di memorizzare i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione\prestazione di servizi, nonché trasmetterli con cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.
Non vi sarà più l’obbligo di consegnare lo scontrino cartaceo, ma per i clienti che ne avessero necessità ai fini di detrazioni fiscali, verrà rilasciato un documento sostitutivo del tradizionale scontrino o della ricevuta, anche in formato digitale.
I commercianti dovranno dotarsi di nuove attrezzature telematiche, conformi alle specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate, o adeguare quelle in uso, affinché siano in grado di operare secondo le nuove disposizioni. La procedura per la trasmissione e l’invio dei corrispettivi, sarà disponibile anche online, mediante i servizi che metterà a disposizione l’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi.
In considerazione delle spese che i commercianti dovranno sostenere per l’adeguamento, è stato introdotto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese a cui fa riferimento la fattura rilasciata per l’acquisto o l’adattamento del registratore di cassa. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Per quanto riguarda il nostro Settore, la vendita di cialde e capsule rientra nelle nuove disposizioni, laddove il commerciante per motivi specifici non possa emettere fattura.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate prevede tre modalità per la memorizzazione trasmissione dei dati di vendita, tra le quali il registratore telematico, che può essere fisso se si tratta di negozio fisico, o portatile per le consegne a domicilio. In alternativa, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una procedura web o la possibilità per i negozi fisici di utilizzare un Server RT (Server di consolidamento-Registratore Telematico).
Per gli approfondimenti consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o, per gli associati, chiedere maggiori informazioni a CONFIDA.