L’Agenzia delle Entrate ha di recente risposto ad un quesito presentato da un gestore di lavanderie automatiche, che si è trovato di fronte al problema di dover fatturare gli incassi provenienti da clienti business che, come previsto per legge lo richiedevano, sebbene gli stessi incassi venissero trasmessi regolarmente dal sistema master all’Agenzia delle Entrate. L’esercente si è pertanto trovato di fronte al rischio di duplicare l’incasso con tutte le conseguenze fiscali del caso.
Riportiamo il caso particolare del contribuente e la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate, applicabile a tutte le situazioni di vendita automatica simili.
Una ditta esercente l’attività di lavanderia a gettoni completamente automatizzata illustra all’Agenzia delle Entrate in che modo funziona il sistema di pagamento: il cliente acquista da una cassa centralizzata delle tessere ricaricabili, convenienti poiché danno accesso a prezzi scontati per l’utilizzo delle macchine, o gettoni che servono ad avviare le macchine. Il distributore dei gettoni è a tutti gli effetti una “vending machine”, più precisamente è una torre di ricarica che, come tale, deve essere sottoposta alla medesima disciplina prevista per le Vending machine (censimento, memorizzazione, trasmissione, ecc).
Poiché le lavanderie si trovano in zone ad alta densità di attività commerciali, la clientela non è solo composta da consumatori finali, ma anche da utenti business, alcuni clienti richiedono l’emissione di una fattura, dal momento che acquistano tessere e gettoni per motivi professionali. Richiesta che tra l’altro è un obbligo, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, D.P.R. 633/1972, al quale il gestore non può sottrarsi. L’emissione della e-fattura da parte del cliente business crea un problema di natura fiscale, perché il gestore non ha la possibilità di scorporare dalla fattura i dati dei corrispettivi trasmessi dal sistema master, poiché il sistema è strutturato in modo da garantire un elevato livello di sicurezza ed inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dall’operatore. Pertanto, il gestore rischia di vedere duplicati i corrispettivi compresi nelle fatture, poiché tali dati sono inviati quali corrispettivi, e sono quindi di nuovo inviati quali fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio.
Da qui la richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate circa il corretto comportamento da seguire in questi casi.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nell’ipotesi in cui la medesima operazione sia “certificata” mediante l’invio dei corrispettivi direttamente dai “distributori automatici” e anche con fattura elettronica, perché richiesta dal cliente – si ritiene plausibile l’annotazione nella sola contabilità generale delle fatture elettroniche emesse in relazione a quei corrispettivi incassati mediante la “Torre di ricarica” per ricaricare le tessere associate ai clienti business, a condizione che il contribuente – in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria – sia in grado di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati nel sistema Master della Vending Machine e quelli certificati con la fattura elettronica; ciò al fine di evitare la duplicazione, nella Liquidazione IVA, di importi già memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.
A titolo esemplificativo, un possibile comportamento corretto potrebbe essere il seguente:
– eseguire la ricarica da parte dei clienti business solo attraverso le tessere ricaricabili (e non anche attraverso gettoni), associando il codice di riferimento della tessera, al momento del suo rilascio, al cliente medesimo;
– indicare nella fattura emessa il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, e la data di ricarica;
– consegnare la fattura, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione di ricarica, al pari dell’effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo.