Alcune info per saperne di più sull’Iper ammortamento nel Vending

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Alcune info per saperne di più sull’Iper ammortamento nel Vending

17-07-2018 – Come noto, la Legge di Stabilità 2018 ha confermato l’agevolazione dell’Iper ammortamento anche per quest’anno e  con la Circolare n. 177355 del  23 maggio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che essa è applicabile anche per i distributori automatici.
Rientrano nell’iper ammortamento gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
I chiarimenti contenuti nella Circolare n. 177355 del  23 maggio 2018 sono validi anche per gli investimenti effettuati durante il primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa e cioè nel corso del 2017. Nell’ipotesi di beni acquistati e messi in funzione nel 2017, per i quali l’impresa non ha applicato l’iper ammortamento, ma che invece risulta applicabile alla luce dei nuovi chiarimenti, sarà possibile recuperare la quota di iper ammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018.
In questi casi, l’applicazione del beneficio è comunque subordinata all’acquisizione, entro la chiusura del periodo d’imposta 2018, della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione.
Ai fini fiscali il beneficio si traduce in un aumento delle quote di ammortamento pari al 150%. Ciò significa che, tenendo conto delle aliquote di ammortamento utilizzate dal Settore, il contributo in minore tassazione diretta sul reddito dell’impresa è del 36% dell’investito, distribuito su 7 anni.

NON TUTTI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI RIENTRANO NELL’IPER AMMORTAMENTO
La Circolare precisa che, perché essi siano assoggettabili all’agevolazione, è necessario che le vending machine presentino alcune caratteristiche fondamentali, prima fra tutte l’interconnessione. Ciò vuol dire che le macchine devono essere dotate di una qualche intelligenza artificiale che permetta ad esse di mandare e ricevere “messaggi”, ovvero di essere interconnesse all’azienda che le gestisce. I distributori automatici di ultima generazione corrispondono a questo imprescindibile requisito ma, laddove il modello lo permetta, è  possibile implementare a bordo hardware e software, che li rendano interconnessi e quindi adeguati alla richiesta e quindi iper ammortizzabili.
I requisiti fondamentali che il distributore automatico deve presentare sono sostanzialmente: una logica programmabile associata ad un pc o ad un microprocessore; l’interconnessione col sistema gestionale dell’azienda; un’interfaccia intuitiva, ovvero essere facilmente utilizzabili da coloro che ne usufruiscono o li gestiscono (ARD, tecnici). Inoltre, le informazioni provenienti dai distributori automatici, attraverso i vari dispositivi, devono essere utilizzate per sviluppare una logica di comunicazione all’interno dei processi dell’azienda (ad esempio per organizzare i giri degli ARD o programmare i magazzini per il caricamento. Infine, essi devono rispettare la normativa in fatto di sicurezza (lavoro e igiene). A ciò si aggiunge la necessità che essi siano capaci di attivare il controllo da remoto (telemetria).

Infine, l’accesso al beneficio deve considerarsi subordinato anche alla condizione che i suddetti distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale (attuali e futuri) previsti dalle disposizioni regolamentari stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate attuativi dell’art. 2, commi 2 e 4, del d.Lgs. n. 127/15, vale a dire che siano in regola con la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, sia che si tratti di distributori automatici connessi alla rete che di macchine non ancora connesse ma in grado di scambiare dati in entrata e in uscita mediante porte di comunicazione wireless (IrDA, bluetooth, infrarossi).

Tutti questi requisiti vanno dimostrati e certificati attraverso una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Tuttavia e sebbene sia consigliato in tutti i casi,  se i beni hanno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro,  è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante con valore di autocertificazione.

La quantità e la tipologia dei requisiti richiesti potrebbe comprensibilmente demotivare dall’approfittare di questa importante agevolazione. Nella realtà il “lavoro” per rendere iper ammortizzabili i distributori automatici gestiti non è insormontabile e le software house, insieme ai produttori di hardware, sono pronti e disponibili ad aiutare i gestori in questa fase, permettendo loro di godere dei benefici messi a disposizione dal MISE.

Crediamo che valga effettivamente la pena di intraprendere questo percorso e per più motivi: per l’evidente risparmio fiscale; come controbilanciamento degli investimenti fatti non più tardi di un paio di anni fa per l’adeguamento alla normativa dei corrispettivi; per permettere al Settore di compiere un salto di qualità che lo introduca con decisione nel Piano Industria 4.0.

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