ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sul bando di gara per la concessione del servizio di ristoro di un Istituto superiore di istruzione di Valmontone (RM), chiedendo l’annullamento dello stesso attraverso la delibera 278 del 14 giugno 2022.
Due i motivi che hanno portato l’ANAC a prendere questa decisione, entrambi considerati illegittimi: il divieto alle imprese partecipanti di creare raggruppamenti temporanei e la richiesta nel disciplinare di gara di rispettare una soglia massima di ribasso dell’offerta economica.
PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA
La clausola contenuta nel disciplinare di gara vietava in modo assoluto e senza possibilità di eccezione la partecipazione di Ati o Rti mostrandosi così restrittiva della partecipazione. Nella delibera l’ANAC ha ricordato che la partecipazione in forma associata è uno dei principali istituti volti a favorire la presenza delle piccole medie imprese e, più in generale, ad ampliare la concorrenza, in quanto consente a diversi operatori economici, singolarmente non in possesso dei requisiti previsti da uno specifico bando, di associarsi tra loro al fine di partecipare ad una gara, cumulando tra loro i rispettivi requisiti.
Il divieto è illogico e contraddittorio anche perché il disciplinare sembra invece consentire la partecipazione ai consorzi stabili, nonché il ricorso all’avvalimento che esprimono la medesima finalità pro concorrenziale, a tutela di operatori economici minori.
SOGLIA MASSIMA DI RIBASSO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Altro passaggio critico del bando era rappresentato dal fatto che il ribasso economico non potesse essere superiore al 30% dei prezzi a base di gara.
Su questo punto, Anac si è già espressa in passato con la delibera 95/2021 affermando che “le clausole che limitano il ribasso da proporre in sede di gara appaiono illegittime in quanto limitano la concorrenza sull’elemento prezzo e di fatto orientano a priori l’entità del ribasso stesso, con inevitabili ripercussioni in materia di iniziativa economica degli operatori”.
Pertanto, sottolineando che gli atti della gara in questione violavano il codice appalti, l’ANAC ha emanato la delibera con la quale chiedeva l’annullamento della gara.
L’Istituto scolastico in questione ha immediatamente accolto l’invito, correggendo l’impostazione della gara e adeguandosi prontamente al rispetto della normativa e dei principi del Codice degli Appalti.
Se il primo punto della questione ci trova d’accordo, sul secondo c’è sicuramente da discutere: l’obiettivo di ottenere il punteggio più alto possibile, inevitabilmente spinge gli operatori a proporre prezzi al di sotto di ogni logica di mercato che, per poter essere sostenibili, vanno necessariamente a incidere sulla qualità. Quella qualità che, ormai da anni, il Settore spinge per affrancarsi dai preconcetti con cui è considerato dal consumatore medio.