Con la sentenza n° 978 del 14 febbraio 2022, il TAR Campania si è espresso in merito al contenzioso tra la prima e la seconda classificata delle ditte partecipanti al bando di gara a procedura negoziata, indetto da un liceo di Napoli, per l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.
Nel dettaglio, essendo in scadenza il contratto con ditta incaricata, l’istituto scolastico aveva pubblicato sul proprio sito l’invito alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata senza bando di gara per la concessione dei servizi di ristorazione a mezzo distributori automatici da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. Essendosi proposte alcune ditte, tra le quali quella uscente, si era dato avvio sulla piattaforma Consip alla procedura negoziata senza bando di gara.
All’apertura delle buste, la valutazione dell’offerta economica aveva dato esito alla graduatoria che vedeva al primo posto la ditta uscente, con prezzo medio di € 0,38, seguita al secondo posto dalla ditta che aveva proposto il prezzo medio € 0,39 e al terzo dalla ditta che aveva proposto il prezzo medio di € 0,48. Quest’ultima aveva, con ragione, rilevato errori nel calcolo del prezzo medio della seconda classificata. Pertanto, la classifica ne risultava modificata: fermo restando al primo posto la ditta uscente ,la terza classificata passava al secondo.
La gara era stata pertanto assegnata alla ditta uscente.
La seconda classificata aveva però evidenziato incongruità e insostenibilità dei prezzi proposti dalla vincitrice, oltre che inadempienze rispetto alla presentazione della tabella prezzi, come si può leggere nella sentenza.
In conseguenza di queste rilevazioni, aveva presentato ricorso di fronte al TAR Campania adducendo due motivi:
• Violazione del principio di rotazione degli inviti in quanto l’impresa concorrente aggiudicataria dell’affidamento in contestazione sarebbe l’aggiudicataria uscente;
• Violazione dell’art. 13 disciplinare di incarico, ovvero erroneità e irragionevolezza della valutazione dell’anomalia dell’offerta della ditta prima classificata, oltre che inattendibilità e insostenibilità della stessa, erroneamente non apprezzata dalla stazione appaltante.
La ricorrente richiedeva l’esclusione della offerta della ditta uscente e aggiudicazione definitiva in suo favore, in quanto non sarebbe stato condotto correttamente il giudizio valutativo sull’attendibilità e la affidabilità dell’offerta della ditta uscente.
Alla luce della documentazione presentata, il giudice aveva respinto il motivo della violazione del principio di rotazione degli inviti e dell’affidamento, poiché la stazione appaltante aveva motivato la deroga all’applicazione del principio, sulla base del comprovato ottimo servizio fornito dalla ditta uscente, un servizio che aveva soddisfatto l’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti e il capitolato d’appalto, con prezzi adeguati al mercato, se non più bassi.
Tuttavia, ha dato ragione al ricorrente per quanto riguarda il giudizio sull’affidabilità e la sostenibilità economica dell’offerta della ditta aggiudicataria, confermando che tale giudizio era stato svolto in maniera irregolare, non essendo prova della correttezza delle modalità di acquisizione del documento denominato “Tabella prezzi unitari dell’offerta”.
Pertanto, in via definitiva il giudice aveva accolto il ricorso e annullato l’esito di gara.
Leggi qui la sentenza del 14 febbraio 2022 n.978