14-02-2019 – Le disposizioni relative al bonus Formazione 4.0, confermato anche per il 2019, sono contenute nell’articolo 1, commi dal 78 al 81, della Legge di Bilancio 2019 e costituiscono una proroga delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 n.205 del 27 dicembre 2017.
L’agevolazione in questione, come noto, prevede un credito d’imposta a favore delle imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano Industria 4.0.
Rispetto al 2018, il bonus presenta alcune novità, tra le quali la più interessante è la ridefinizione delle misure per la determinazione del credito d’imposta, ovvero la revisione delle percentuali di spesa ammessa. Ecco le nuove: 50% per le piccole imprese, con tetto di spesa annuo pari a € 300.000; 40% nei confronti delle medie aziende, entro un limite massimo di spesa annuale di € 300.000; 30% per le grandi imprese, nel limite massimo di spese annuali di € 200.000.
Le spese di formazione agevolabili sono quelle relative alle attività formative che portano all’acquisizione delle competenze e al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie, quali: Big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Con la circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, il MISE ha introdotto una novità: sono ammessi al bonus anche la formazione on line ed in e-learning, previa verifica, con appositi quiz, dell’effettiva partecipazione al corso da parte del discente.
Le spese relative alla formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente regolamentato nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Inoltre, è necessario rilasciare l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili a ciascun dipendente mediante un’apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.
Infine, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è cumulabile con altri incentivi alla formazione, purché abbiano la medesima finalità e riguardino lo stesso progetto. Pertanto, l’impresa ai fini della cumulabilità dovrà verificare che i 2 incentivi non superino l’intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (ovvero il 50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).