Confermato anche per il 2023 il bonus pubblicità, ma con modalità diverse rispetto ai due anni precedenti, in cui non veniva più richiesto un incremento dell’investimento pubblicitario di almeno l’1% rispetto all’anno precedente ed il credito d’imposta concesso ammontava al 50% del valore dell’investimento.
Nel 2023 si torna la regime ordinario e sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Rispetto agli anni 2021 e 2022, quindi:
1) viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
2) non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
1) la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
2) la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il servizio on line messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato.