Bonus Pubblicità 2023: si torna al regime ordinario

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Bonus Pubblicità 2023: si torna al regime ordinario

Confermato anche per il 2023 il bonus pubblicità, ma con modalità diverse rispetto ai due anni precedenti, in cui non veniva più richiesto un incremento dell’investimento pubblicitario di almeno l’1% rispetto all’anno precedente ed il credito d’imposta concesso ammontava al 50% del valore dell’investimento.

Nel 2023 si torna la regime ordinario e sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa:  il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Rispetto agli anni 2021 e 2022, quindi:
1) viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
2) non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
1) la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
2) la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il servizio on line messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato.

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