09-01-2017 – CONFIDA informa che, con la recente circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2 del 3 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che “rimane dunque vigente ed applicabile l’art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992, in particolare gli obblighi informativi disposti al comma 2 e afferenti la «distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea“.
Pertanto viene ribadito che sui distributori c.d. “del caldo” e per la vendita di alimenti non preconfezionati posti in involucri protettivi (es. panini freschi) devono essere riportate per ogni prodotto le indicazioni previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992 e gli allergeni come previsto dall’art 9 c.1 lettera c) del Reg. UE 1169/2011 come segue:
- Denominazione di vendita.
- Ingredienti (D.Lgs. 109/92 Art 3 c. 3. L’elenco degli ingredienti e’ costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola “ingrediente”).
- Allergeni, dove presenti, evidenziati rispetto a tutti gli ingredienti.
Si ricorda che, per il predetto art. 15, è necessario indicare su ogni distributore i dati dell’azienda che lo gestisce.