25-01-2017 – L’articolo 4 della legge n. 300/1970 dello Statuto dei Lavoratori regolamenta l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti sugli automezzi aziendali da parte del datore di lavoro, miranti a controllare a distanza l’attività del dipendente. Questi strumenti possono essere installati previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza, previa autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, oppure – se le unità produttive sono dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro – del Ministero del Lavoro.
Le informazioni raccolte sono utilizzabili ai fini connessi al rapporto di lavoro purché sia stata fornita al lavoratore un’adeguata informativa circa le modalità di utilizzo degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli.
Una recente Circolare (n. 2 del 7 novembre 2016) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa la necessità di dimostrare che l’installazione di questo tipo di apparecchiature di rilevazione satellitare via GPS sia strettamente funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa. In altri termini, anche questi apparecchi devono rientrare nell’ambito delle strumentazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.
Se manca la necessità, il datore di lavoro deve procedere come previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970, stabilendo previo accordo con le RSU o inoltrando richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro.