15-02-2017 – Gli adempimenti imposti dal DL 127/15 in merito all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici all’Agenzia delle Entrate mette gli imprenditori del settore di fronte ad una ulteriore necessità: tutelare la privacy dei propri operatori come previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali. Per inciso, va precisato che quest’ultimo subirà delle variazioni tra poco più di un anno.
I dispositivi con cui i caricatori dovranno effettuare la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, sono strumenti che in via indiretta possono consentire la geolocalizzazione del soggetto che esegue tali operazioni. Ciò significa entrare nella privacy del caricatore, rischiando di violare la normativa.
Quali adempimenti saranno necessari quindi al fine di evitare che il rispetto di una normativa non porti per inesperienza o leggerezza al non rispetto di un’altra? In primo luogo, una adeguata informativa da rilasciare ai propri dipendenti, nonché la predisposizione delle apposite nomine per tutti i soggetti che tratteranno i dati potendo, quindi, accedere al dato relativo alla geolocalizzazione del dipendente.
Inoltre si dovrà procedere alla notifica del trattamento al Garante, in ossequio a quanto prescritto dal Codice Privacy, il quale impone appunto la notifica in caso di trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.
Discorso un po’ più complesso per quanto riguarda gli adempimenti prescritti dallo Statuto dei Lavoratori in relazione ai controlli a distanza, legati alle modifiche subentrate in seguito al Jobs Act e di cui abbiamo parlato in questa News del 25 gennaio scorso.
Il controllo a distanza è ammesso solo per particolari finalità e previo accordo sindacale o in mancanza dell’accordo previa autorizzazione della competente DTL. (Direzione Territoriale del Lavoro). Queste previsioni, in ogni caso non si applicano relativamente agli strumenti che il dipendente utilizza per rendere la prestazione lavorativa. Quel che ancora non è stato chiarito è il concetto stesso di “strumenti per rendere la prestazione di lavoro”, sul quale si attendono ancora chiarimenti.