All’Art. 6 “Misure per il monitoraggio di transizione 4.0” del DL 29 marzo 2024, n. 39 “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché’ relative all’amministrazione finanziaria”, viene specificato che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti di cui sopra e può essere effettuata anche per:
1) investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
2) investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0) relativi all’anno 2023. La compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata all’invio della comunicazione.
Il credito d’imposta può essere richiesto per:
1) investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0)
2) investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
Per effettuare le comunicazioni sono stati predisposti due diversi modelli riguardanti:
Beni strumentali – gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Ricerca e sviluppo – gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) al seguente link:
Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa singolarmente tramite PEC all’indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it e che l’oggetto delle comunicazioni dovrà essere:
• “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa” nel caso di comunicazione preventiva;
• “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”, nel caso di comunicazione di completamento.
Di seguito il Link all’integrazione:
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-informazioni-aggiuntive-per-l-invio-dei-moduli
Fonte: CONFIDA