È quanto hanno ribadito i giudici del TAR di Firenze in merito ad una controversia insorta tra la società di gestione CDA Vending e il Comune di Lucca, il cui giudizio è stato demandato al tribunale ordinario, non essendo di competenza del TAR.
A stabilirlo una sentenza del 2019 della Cassazione a sezioni unite che aveva stabilito che le controversie riguardanti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale, quindi, spetta il giudizio anche su questioni relative alle concessioni pubbliche.
Nel caso specifico, la controversia era insorta in seguito al mancato pagamento da parte della CDA Vending del canone concessorio relativo al primo semestre 2022, a cui era seguita l’escussione della polizza fidejussoria da parte dell’amministrazione comunale.
Nella realtà, la CDA Vending aveva richiesto una revisione del canone affinché quest’ultimo venisse ridotto alla luce del calo dei consumi verificatosi in seguito alla situazione pandemica.
Il TAR di Firenze, ravvedendo un difetto di giurisdizione, ha demandato la controversia al tribunale ordinario, che dovrà pronunciarsi in merito alla questione.