In G.U. le sanzioni per le violazioni delle corrette informazioni ai consumatori

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In G.U. le sanzioni per le violazioni delle corrette informazioni ai consumatori

20-02-2018 – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio il Decreto Legislativo 231 del 2017, relativo al Regolamento Europeo 1169/2011 inerente le corrette informazioni ai consumatori sui prodotti alimentari. Il D. Lgs. 231/2017 riporta la disciplina sanzionatoria per coloro che immettono in commercio o somministrano bevande e alimenti privi delle indicazioni di legge. Tale disciplina riguarda tutte le modalità di vendita/somministrazione e, pertanto, è applicabile anche a canali quali l’Ho.Re.Ca. e la Distribuzione Automatica.
Le sanzioni saranno applicate a partire dal prossimo 9 maggio.

Data la complessità della materia e l’ampia articolazione della normativa – per la quale rimandiamo al testo  originale – esaminiamo i punti maggiormente interessanti per il nostro Settore.
In linea generale, il D. Lgs. 231/2017 non si riferisce soltanto alle corrette informazioni riportate in etichetta ma anche al Lotto di appartenenza che consente di verificare la partita di provenienza del prodotto. Va detto, inoltre, che le sanzioni sono applicate a seconda del grado di responsabilità: ad esempio, per ciò che concerne le corrette e complete informazioni al consumatore, la sanzione per coloro che etichettano il prodotto va dai 3.000 ai 24.000 euro, mentre per chi non è direttamente responsabile dell’etichettatura perché si attiene alla semplice commercializzazione, l’ammenda va dai 500 ai 4.000 euro. Ciò vuol dire che anche chi commercializza un prodotto alimentare ha le sue responsabilità, in quanto alla ricezione della merce dovrebbe controllare non solo il suo stato igienico ma anche la correttezza e la completezza delle informazioni riportate in etichetta.
Ancora in linea generale, le violazioni sanzionate sono le seguenti: denominazione dell’alimento; elenco degli ingredienti; indicazioni degli allergeni,; indicazioni dei quantitativi degli ingredienti; data di scadenza, di conservazione e di congelamento; paese di origine; dichiarazioni nutrizionali.

Al titolo III – articolo 18 il decreto fa riferimento ai distributori automatici come segue:
1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte  da norme nazionali e dell’Unione europea per tipi o categorie  specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti  non  preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo  1,  lettere a), b) e c) del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale  o il marchio depositato  e  la  sede  dell’impresa  responsabile  della gestione dell’impianto.

L’articolo 9 del Regolamento dice che sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

  1. a) la denominazione dell’alimento;
  2. b) l’elenco degli ingredienti;
  3. c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.L’allegato II riporta l’elenco delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

Le informazioni devono essere date al consumatore o attraverso un cartello o in formato digitale purché in maniera ben visibile. In caso di utilizzo di formato digitale, le indicazioni dovranno risultare anche da una documentazione scritta.
Le informazioni devono essere scritte in lingua italiana.
Per quanto riguarda le violazioni in materia di indicazione obbligatoria nella distribuzione  di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici  di cui all’articolo 18 del decreto, l’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni  di cui  all’articolo  18,   comma   1,   è soggetto   alla   sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a 8.000 euro. La  medesima  sanzione  si  applica  quando  le  predette indicazioni obbligatorie non sono riportate  in  lingua  italiana.
Salvo che il fatto costituisca reato,  l’operatore  del  settore alimentare  che  omette  di  apporre  sui   distributori   automatici l’indicazione  delle  sostanze  o  prodotti  che  possono   provocare allergie o intolleranze è  soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a 40.000 euro.

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