La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n° 7507 dell’11 novembre 2021 ha stabilito che l’impresa concorrente ad un bando di gara telematico che presenti un’offerta contenente file illeggibili, non può essere ammessa e va pertanto esclusa.
Questo perché, in sede di valutazione delle offerte, non è compito della commissione giudicatrice andare a ricercare software che consentano di aprire, e quindi leggere, quei file che non si aprono perché prodotti in un formato diverso da quello richiesto.
Il caso riguarda una gara telematica vending, nell’ambito della quale un concorrente aveva presentato un’offerta economica non leggibile nella sua interezza, poiché era possibile visualizzare l’elenco dei prodotti proposti ma non il loro prezzo.
Se la commissione esaminatrice avesse accettato di scaricare un software che potesse permettere la lettura dei file errati, avrebbe snaturato la stessa logica su cui sono basati i bandi di gara telematici e avrebbe favorito uno dei concorrenti, venendo meno al principio della par condicio.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha stabilito l’esclusione dalla gara della ditta che aveva presentato la documentazione in formato non corretto, secondo l’articolo 83 – comma 9 del codice appalti.