Il distributore automatico resta anche se vìola il contratto

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Il distributore automatico resta anche se vìola il contratto

16-01-2015 – Particolare decisione del Tar di Brescia – sezione 1 – che con la sentenza n° 1 del 7 gennaio 2015 ha stabilito la continuazione del servizio di ristoro presso un istituto scolastico sebbene i distributori automatici installativi presentassero prezzi diversi da quelli massimi proposti nella lettera d’invito e non presentassero le caratteristiche tecniche richieste (quattro tipologie di caffè e la restituzione del resto).
Il caso è emerso quando una delle ditte concorrenti ne ha impugnato l’esito per i motivi su esposti, dando avvio alla causa.
Riportiamo così come pubblicato dal Quotidiano del Sole 24 Ore nella sezione Enti Locali & PA.

Il caso

Una ditta impugnava l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata del servizio triennale di erogazione di bevande calde e fredde mediante distributori automatici all’interno di un istituto scolastico, deducendo che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in relazione a una proposta (i) contenente prezzi superiori a quelli qualificati come massimi nella lettera di invito, e (ii) riferita a distributori automatici privi delle caratteristiche necessarie (quattro tipologie di caffè, restituzione del resto).

L’efficacia va compensata con l’applicazione di sanzioni alternative

Ad avviso dei Giudici bresciani, l’ultrattività del contratto de quo richiede, quale necessario bilanciamento, l’applicazione delle sanzioni alternative ex articolo 123 Cpa.
Trattandosi di una concessione di servizi, ha specificato il Tar Brescia, senza versamento di un prezzo di aggiudicazione da parte dell’amministrazione, e considerando che il previsto contributo offerto dalla controinteressata è destinato alle esigenze dell’Istituto scolastico e quindi all’integrazione dell’attività scolastica, non è possibile utilizzare la sanzione pecuniaria.
Può invece essere applicata la riduzione della durata residua del contratto. Poiché il rapporto aveva durata triennale (24 agosto 2014-23 agosto 2017), e tenuto conto del limite massimo della riduzione consentita (50%), i Giudici bresciani hanno disposto la cessazione anticipata del contratto al 23 agosto 2016, per non interferire con il periodo di svolgimento delle lezioni. Entro tale data, qualora l’Istituto scolastico intenda attivare nuovamente il servizio di distribuzione automatica delle bevande, dovrà essere conclusa una procedura a evidenza pubblica.

TAR

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