01-08-2018 – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Regolamento di attuazione del credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90), che disciplina le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni normative.
Tale agevolazione fiscale, che riguarda gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, era stata introdotta per legge lo scorso anno e, nella conferma per il 2018, è stato necessario introdurre delle precisazioni:
1) il Bonus spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che abbiano già fatto investimenti pubblicitari lo scorso anno e che ne facciano nel 2018 per un valore che superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.
2) alle imprese rientranti nell’agevolazione viene applicata la misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; per le microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative bonus sale al 90%.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
L’entrata in vigore del Decreto è l’8 agosto 2018 e le domande vanno inoltrate telematicamente sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal sessantesimo giorno (23 settembre) ed entro il novantesimo giorno (22 ottobre 2018) successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto). Per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separato.
La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo deve contenere:
a) gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare su stampa quotidiana e periodica anche online e radio e TV locali;
c) la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi (stampa e radioTV);
d) l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei due fondi.
Infine, sono esclusi dal Bonus l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.