26-02-2019 – Torniamo a parlare di Iperammortamento per riportare alcuni chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito in risposta a quesiti posti da alcuni contribuenti in merito ai beni ammortizzabili.
A promemoria ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare del 23 maggio 2018 ha stabilito che i distributori automatici sono assimilabili ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”. Ai fini dell’agevolazione, essi devono essere di nuova generazione e devono soddisfare il requisito dell’interconnessione, ovvero devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale con i sistemi interni e/o esterni dell’impresa sia in ingresso sia in uscita, oltre che gli standard di compliance fiscale attuali (trasmissione telematica dei corrispettivi) e futuri.
Il beneficio può essere fruito anche per la strumentazione e la componentistica utilizzata per l’ammodernamento o il revamping dei distributori automatici già in dotazione all’impresa.
In tal caso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che:
– i costi relativi a un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina), sono considerati agevolabili ai fini dell’iperammortamento se garantiscono alla macchina oggetto dell’ammodernamento il soddisfacimento delle 5+2 caratteristiche richieste;
– ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria, è necessaria una nuova marcatura CE;
– se, tramite l’installazione dei nuovi dispositivi, la macchina diventa interconnessa al sistema di gestione aziendale, i nuovi dispositivi potrebbero usufruire dell’Iperammortamento a condizione che rispettino il requisito dell’interconnessione;
– se l’investimento è inclusivo di una componente hardware, anche il relativo software è iperammortizzabile.
ATTENZIONE:
Per beneficiare dell’agevolazione, i beni devono essere destinati a strutture produttive situate in Italia. Se, nel periodo di fruizione della maggiorazione, vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati in via definitiva a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si dovrà procedere al recupero a tassazione delle quote dedotte di iperammortamento.
A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il recupero dell’Iperammortamento scatta per tutte le cessioni dei beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l’Italia o verso l’estero.
Il meccanismo di recapture, invece, non si applica, ha precisato l’Agenzia, in caso la cessione d’azienda o di ramo d’azienda e in tutti i casi di trasferimento del bene come parte di un complesso aziendale nell’ambito di un’operazione straordinaria neutrale o realizzativa, in quanto il bene, indipendentemente dal passaggio di proprietà, resta all’interno del compendio aziendale mantenendo immutata la sua funzione di accrescerne il livello tecnologico e digitale, anche se il beneficio trasla in capo al cessionario con le regole, i costi e la dinamica temporale definiti sul cedente.