Ministero dei Trasporti. Protocollo di Prevenzione COVID-19 per automezzi e luoghi di lavoro

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Ministero dei Trasporti. Protocollo di Prevenzione COVID-19 per automezzi e luoghi di lavoro

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, AVAV, AGENS, Confitarma, Assoarmatori e con le OO.SS. Fit-Ggil, Fit-Cisl e UilTrasporti un Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

Tale Protocollo va ad integrarsi col Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli Ambienti di Lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, adottato il 14 marzo.

Il Protocollo stabilisce adempimenti specifici per settore di attività e disposizioni generali valide per tutti.


DISPOSIZIONI GENERALI di interesse per il Settore della D.A.


Nei luoghi di lavoro è necessario
• Prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.).

  • Effettuare la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, che deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
  • Installare, ove possibile, dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
  • Utilizzare i DPI – i dispositivi di protezione individuale – nei luoghi di lavoro dove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo.  In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
  • Utilizzare i DPI – i dispositivi di protezione individuale – per tutto il personale viaggiante, cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.
  • Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.


ADEMPIMENTI PER IL TRASPORTO/CONSEGNA DELLE MERCI


• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi    se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori.

• Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.

• Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.

• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.

• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.


Leggi qui il Protocollo condiviso nel settore del trasporto e della logistica


*Le immagini utilizzate sono tratte dalla pagina Facebook di Spinelli Caffè che ringraziamo

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