Paccor, FLO, DoPla, Ilip, Aristea, DART e IntraPlas fanno ricorso al Tribunale dell’UE

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Paccor, FLO, DoPla, Ilip, Aristea, DART e IntraPlas fanno ricorso al Tribunale dell’UE

Le 7 aziende produttrici di monouso hanno presentato ricorso al Tribunale dell’Unione Europea contro il Regolamento attuativo della nuova marchiatura dei bicchieri per bevande monouso in vigore a partire dal 3 luglio 2021.
Si appellano ad altre aziende della filiera affinché si uniscano a loro.


L’11 marzo 2021 PACCOR, uno dei principali player mondiali nel settore degli imballaggi, e altri sei produttori di imballaggi in plastica, uniti attraverso le loro associazioni di categoria nazionali, hanno presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’UE contro le nuove specifiche di marcatura per i bicchieri monouso per bevande interamente o parzialmente realizzati in plastica, come stabilito dal regolamento di attuazione 2020/2151 della Commissione UE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea del 17 dicembre 2020 e in vigore dal 3 luglio prossimo.

Le aziende produttrici di monouso, che si sono unite a PACCOR sono Flo, Dopla, ILIP, Aristea, Dart e Intraplas, tutte già impegnate a centrare gli obiettivi del Green Deal europeo e della Politica dell’Economia Circolare e che hanno adottato in questo senso varie iniziative di sostenibilità.
I bicchieri da esse prodotti e il loro imballaggio sono già immessi sul mercato nell’UE con simboli e marcature ampiamente utilizzati dall’industria degli imballaggi e dei materiali a contatto con gli alimenti, per consentire e promuovere un adeguato smaltimento, cernita e riciclaggio degli stessi. Pertanto, le 7 aziende firmatarie del ricorso sono del parere che le specifiche di marcatura stabilite ora dalla Commissione non siano necessarie e che esse siano inadatte a raggiungere l’obiettivo della Direttiva europea sulla plastica, che è quello di prevenire e ridurre l’impatto dei bicchieri monouso sull’ambiente e promuovere la transizione verso un’economia circolare.


Sebbene l’analisi della Commissione europea evidenzi che gli articoli in plastica rappresentano un volume significativo dei rifiuti marini, i bicchieri monouso per bevande si posizionano solo al 35° posto nell’elenco degli articoli maggiormente trovati sulle spiagge. A questo proposito, i co-ricorrenti osservano inoltre che la valutazione d’impatto effettuata dal legislatore dell’UE prima dell’adozione della Direttiva non riguardano i bicchieri monouso per bevande.

Per quanto riguarda i marchi aggiuntivi adottati dalla Commissione e che vanno riportati sui bicchieri monouso (pittogrammi e frasi informative sulla presenza di plastica) i co-ricorrenti ritengono che essi ingannino i consumatori sull’azione corretta da eseguire dopo l’uso e quindi rischiano di essere controproducenti. Ritengono inoltre che le indicazioni scritte richieste “Made of Plastics” o “Plastic in Product” nelle rispettive lingue ufficiali dello Stato membro in cui il monouso è immesso sul mercato non tengano conto della libera circolazione dei prodotti e dei consumatori nel mercato.

Le marcature, inoltre, potrebbero anche facilmente indurre in errore il consumatore nella scelta del modo corretto di smaltire i bicchieri, in particolare quando si tratta di bioplastiche o carta a film plastico.

L’obiettivo del ricorso è quello di accertare l’illegittimità dei requisiti di marcatura stabiliti nel regolamento di attuazione 2020/2151 e il loro annullamento. I co-richiedenti cercano di spingere la Commissione a riconsiderare i contrassegni ora imposti e di mettere in atto altre misure e azioni giustificate e appropriate, oltre ad adottare misure per incoraggiare efficacemente il riciclaggio dei bicchieri monouso parzialmente e interamente in plastica e per ridurre i rifiuti marini di prodotti di plastica monouso.

Indipendentemente dalla possibilità di chiedere un provvedimento provvisorio al riguardo, l’obiettivo dei sette produttori di imballaggi in plastica è in particolare quello di rendere consapevoli anche altri attori della catena del valore, come rivenditori, proprietari di marchi, società di servizi alimentari, dell’impatto che i marchi possono avere anche sulle loro attività.


Per comprendere meglio il ricorso avanzato dai 7 produttori europei di monouso, riepiloghiamo i punti dell’allegato 4 del Regolamento che riguarda specificamente i bicchieri monouso per bevande.
Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica recano la seguente dicitura stampata: PLASTICA NEL PRODOTTO. Se immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 la dicitura può essere apposta sotto forma di adesivo.

 

 

Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica recano la seguente marcatura stampata o incisa/in rilievo seguente: FATTO IN PLASTICA. Se immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 la dicitura può essere apposta sotto forma di adesivo.

 

La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna delle tazze e dei bicchieri ma lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore nel momento dell’utilizzo. La marcatura non deve essere posta sotto la base della tazza o del bicchiere.
Nel caso di bicchieri con scanalature, la marcatura non deve essere impressa in rilievo/incisa sulle scanalature. Qualora non sia possibile apporla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dei bicchieri, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente.
Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie esterna della tazza/del bicchiere, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sulla tazza/sul bicchiere il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile.

TUTTO QUESTO SU UN BICCHIERINO DA CAFFÈ!

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