Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 2 marzo 2024, n.19 entra ufficialmente in vigore il Piano Transizione 5.0 (art. 38), che rientra nel “Capo IX – Disposizioni urgenti in materia di investimenti” e fa riferimento al PNRR.
Il Piano consiste in un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che effettuano negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Possono accedere al Piano Transizione 5.0 “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa”.
L’aspetto di innovazione e riduzione dei consumi energetici riveste un ruolo fondamentale per accedere ai benefici di Transizione 5.0.
Gli investimenti ammessi sono quelli “in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi”.
In pratica, possono accedere gli stessi beni già previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 ma “a condizione che, tramite tali beni si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%”.
I beni immateriali previsti dall’Allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono:
- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Il Piano Transizione 5.0 premia anche le soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione del personale finalizzata “all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi”.
L’accesso al beneficio non è più automatico come avveniva con Transizione 4.0, ma le imprese devono presentare, “in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso”.
Il GSE, a sua volta, verifica la documentazione e trasmette al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili.
“Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, cinque giorni dopo” la comunicazione del GSE all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello F24, “entro il 31 dicembre 2025”. Nel caso in cui un’azienda non riuscisse a compensare l’intero credito maturato, può comunque compensarlo nel 5 anni successi, con altrettante quote annuali di pari importo.
Il credito sarà utilizzabile sino al raggiungimento dei limiti di disponibilità economica complessivi a livello nazionale.
Per ulteriori dettagli o modifiche e per la modulistica da utilizzare occorre attendere i decreti attuativi.
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