04-01-2016 – Le aziende, che nel corso dell’anno abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.lgs. 81/2008), possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.
Sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
Sez. A – Interventi di carattere generale
Sez. B – Interventi di carattere generale ispirati alla Responsabilità Sociale
Sez. C – Sicurezza e sorveglianza sanitaria
Sez. D – Prevenzione di rischi specifici
Le domande possono essere presentate dalle imprese (PMI e GI) in possesso dei seguenti requisiti:
a. La regolarità contributiva ed assicurativa nei confronti dell’INAIL;
b. Il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro.
c. Che nell’anno solare precedente a quello dell’istanza siano stati effettuati interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
La normativa prevede una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori – Anno | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
Nel caso di nuove imprese (con periodo di attività inferiore ai 2 anni) la riduzione del tasso medio di tariffa applicato dall’INAIL è stabilita nella misura fissa del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale.
Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Fonte: goldengroup.biz