21-04-2016 – Lo ha stabilito il TAR Sicilia Catania con la sentenza n. 960 del 07/04/2016, emessa a fronte del ricorso presentato da una società di gestione alla quale era stato negato l’accesso alla documentazione relativa all’affidamento in concessione dell’appalto di distributori automatici in uffici, reparti e vari ambienti di un Presidio ospedaliero.
Sulla base delle offerte pervenute, l’amministrazione della struttura aveva affidato ad una delle ditte concorrenti la gestione della ristorazione automatica, escludendo logicamente le altre. Una di esse, ritenendo di essere stata esclusa senza giusta ragione, aveva chiesto di poter visionare gli atti della procedura al fine di esaminare le offerte e comprendere le motivazioni che avevano condotto all’assegnazione del servizio alla ditta vincitrice dell’appalto e all’esclusione delle altre.
Negato il consenso, la società aveva fatto ricorso ritenendo di vantare “..un interesse giuridicamente rilevante a conoscere ogni atto e/o provvedimento sulla scorta dei quali l’Azienda ha affidato in concessione a terzi l’installazione di distributori automatici negli uffici, reparti ed altri ambienti ospedalieri.. “.
Sulla base del principio secondo il quale agli atti amministrativi in oggetto non possono accedere tutti, ma esclusivamente coloro i quali hanno “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”, i giudici hanno stabilito che fosse nei diritti della società di gestione ricorrente visionare gli atti, avendo essa un interesse giuridicamente qualificato.
In linea generale, tutte le imprese che operano nel settore di attività oggetto di un contratto che l’amministrazione abbia assegnato con una procedura negoziata sono legittimate ad impugnare l’atto di aggiudicazione, a prescindere dal fatto che esse abbiano o meno partecipato alla procedura, come stabilito dal Tar Lombardia I, n.1829/2012).