TAR di Catania: nelle gare Vending obbligo di indicare il fatturato

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TAR di Catania: nelle gare Vending obbligo di indicare il fatturato

03-04-2018 – Una sentenza del TAR di Catania (n° 544 del 14 marzo 2018) conferma quanto già stabilito dalla direttiva UE 2014/23 – articolo 8, comma 2, secondo la quale nelle gare pubbliche per la concessione degli appalti relativi alla gestione di distributori automatici va indicato il fatturato stimato. Senza questo dato, infatti, le imprese che vi partecipano non possono formulare un’offerta congrua rispetto al valore della concessione e, pertanto, occorre che vengano messi a disposizione dei partecipanti alcuni dati fondamentali quali la tipologia della struttura, la collocazione dei distributori, le abitudini dell’utenza, la localizzazione di altri punti di ristoro nell’ambito della stessa struttura, l’accesso di utenti esterni, il numero degli utenti interni e così via.
Di fronte alla richiesta della stima di fatturato, le amministrazioni pubbliche hanno spesso fatto presente di non essere in possesso di tali dati, appannaggio del concessionario uscente. Tuttavia, grazie alla nuova fiscalità che obbliga alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, i dati di fatturato non sono più un’esclusiva del concessionario uscente e, pertanto, possono essere richiesti ai fini di formulare un capitolato d’appalto corretto e completo di tutti i parametri a cui le ditte partecipanti possano fare riferimento nel redarre la propria offerta.
Il caso esaminato dal TAR di Catania era relativo alla gara per la concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di un ospedale.

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