[df-subtitle]Lo ha stabilito il TAR di Parma[/df-subtitle]
13-02-2018 – Con l’ordinanza n° 6 del 12 gennaio 2018, il TAR di Parma ha stabilito che la chiusura di un negozio automatico a causa della presenza all’interno e nei paraggi di persone moleste, perché ubriache o rumorose, non è legittima, dando torto al Comune che l’aveva disposta.
Il Collegio del TAR di Parma ha ritenuto non responsabile il titolare dell’attività automatica delle riunioni di persone “moleste” nell’area circostante il negozio, stabilendo che i casi di ubriachezza non erano dovuti ai prodotti venduti nei distributori automatici, dove non vi sono alcolici, quanto piuttosto alla possibilità di utilizzare gratuitamente internet, messo a disposizione dal Comune stesso. Inoltre, l’accusa di mancata sorveglianza diretta al titolare dello Shop non ha ragione di essere, dal momento che si tratta di una tipologia di attività che non prevede presidi. Anzi, in fase di giudizio è stata apprezzata l’azione del titolare del negozio automatico che ha installato a proprie spese un servizio di videosorveglianza che permette di controllare cosa accade sia all’interno che all’esterno dell’attività, fornendo così un servizio utile al Comune e ai cittadini. D’altra parte, hanno concluso i giudici, se si allontanassero i drappelli rumorosi da quel luogo, li si porterebbe a spostarsi in altra zona dove semmai non vi sono dispositivi di controllo.
Il TAR ha stabilito che, in assenza di un’ordinanza comunale che stabilisca gli orari di chiusura delle attività commerciali che prevedono alimenti da asporto, nulla si può attribuire al titolare del negozio automatico, per altro in regola con tutte le autorizzazioni necessarie.