17-01-2017 – L’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito all’applicazione del Decreto Legge n. 193/2016 (Trasmissione Telematica dei Corrispettivi) che – come noto – prevede che tutti i gestori di distributori automatici debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di vendita degli stessi. Il tutto va effettuato secondo le modalità indicate nella sezione specifica del portale dell’Agenzia, fermo restando il fatto che i distributori automatici gestiti presentino le caratteristiche hardware necessarie a che la trasmissione telematica dei corrispettivi possa essere effettuata, come indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016:
-una o più periferiche di pagamento;
-un sistema master, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
-un erogatore di prodotti o servizi;
-una porta di comunicazione capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
I distributori automatici dotati delle suddette caratteristiche tecniche sono soggetti alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° aprile 2017. Sembrerebbe che per tutti i distributori automatici non provvisti delle caratteristiche tecniche su descritte, l’Agenzia abbia previsto uno slittamento di data che verrà comunicato attraverso un ulteriore Provvedimento.
Intanto, l’Agenzia sta rispondendo a questioni specifiche relative a distributori automatici particolari (vedi il caso delle farmacie e degli autolavaggi), sottoposte da gestori di apparecchiature diverse dai distributori automatici tradizionali.
Nel caso, ad esempio, delle biglietterie automatiche, l’Agenzia ha specificato che esse non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi, in quanto svolgono esclusivamente una funzione di pagamento di un servizio che viene poi reso in altro modo e non tramite l’erogazione diretta del prodotto/servizio finale.
A questa categoria sono assimilabili tutti i distributori automatici per il trasporto, la sosta o l’erogazione di servizi quali l’utilizzo di strutture atte al divertimento (parchi giochi, piste da sci ecc.).