Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 33 del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il decreto del 14 dicembre 2021, che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui le imprese possono usufruire a fronte degli acquisti di prodotti ed imballaggi ecosostenibili (art. 1, comma 73, legge 30 dicembre 2018, n. 145), effettuati negli anni 2019 e 2020.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
• prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
• imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili compostabili;
2) gli imballaggi in legno non impregnati;
• imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
• imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, i su citati prodotti ed imballaggi devono possedere i requisiti tecnici indicati negli articoli 1 e 2 della legge 145 del 2018, dimostrabili attraverso certificazioni di prodotto e/o ambientali.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
L’effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Le imprese interessate possono farne richiesta tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentando apposita domanda al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale.
Di seguito il link https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-e-contributi-alle-imprese-al-il-credito-d-imposta-l-acquisto-di-materiali
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero della transizione ecologica comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.