La gara si era tenuta a maggio 2018 e, su invito, vi avevano partecipato 3 società: la SABA srl, Gruppo Argenta e Supermatic. All’apertura delle buste, avvenuta a luglio, l’ente appaltante aveva determinato che l’aggiudicazione andasse a Gruppo Argenta, una decisione sulla quale la SABA srl non era stata d’accordo e per più motivi. Secondo la concorrente, infatti, vi erano state delle irregolarità nella procedura di valutazione delle offerte: violazione dell’articolo 14, avendo aperto prima la busta contenente l’offerta economica e dopo quella relativa alla documentazione, e omessa verifica della completezza della documentazione presentata dalla vincitrice, in particolare della polizza fideiussoria e dei certificati del casellario giudiziario dei responsabili d’impresa.
Per tali motivi, la SABA srl aveva fatto ricorso al TAR, che lo aveva accolto, annullando l’esito della gara.
Appellatasi al Consiglio di Stato, la questione è andata oltre, fino alla sentenza di questi ultimi giorni che ha annullato la decisione dei giudici del TAR. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, non ha costituito violazione l’apertura delle buste dell’offerta prima di quelle relative alla documentazione, poiché la gara si svolgeva proprio sul criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, che pertanto risultava prioritaria. Mentre, per quanto attiene alla documentazione, questa era regolare.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha definitivamente stabilito che Gruppo Argenta fosse vincitore della gara.