Il 29 dicembre 2021, è stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che approva l’elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il credito di imposta per l’acquisizione di servizi pubblicitari, previsto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prorogato dall’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l’indicazione dell’importo a ciascuna spettante.
Per poter accedere al credito che – ricordiamo – è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, occorre inviare la dichiarazione sostitutiva relativa, che comprovi gli investimenti realmente effettuati nell’anno 2021.
Tale dichiarazione andava fatta, secondo una prima comunicazione, nel periodo di tempo 1-31 gennaio 2022 ma, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, questa finestra è stata posticipata al periodo che va dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022.
Come noto, il bonus pubblicità è esteso anche all’anno 2022 per il quale viene confermato il credito d’imposta nella misura del 50% della spesa sostenuta senza vincoli incrementali rispetto all’anno precedente. Gli investimenti pubblicitari riconosciuti sono quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
La richiesta di agevolazione va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate indicando correttamente le spese sostenute e da sostenere e identificare quelle ammissibili per l’agevolazione. La finestra di presentazione delle domande è aperta dall’1 al 31 marzo 2022 e la documentazione si considera presentata nel giorno in cui avviene la ricezione da parte dei servizi telematici.