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Bonus Ricerca & Sviluppo. Chiarimenti dell’AdE

08-05-2017 – Con la Circolare n° 13 del 27 Aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni su alcuni punti del Bonus riservato alle imprese che intendono e possono usufruire dell’incentivo per investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo.
Nello specifico:

  • Viene prorogato di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta.
    I soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, per i periodi di imposta dal 2015 al 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dal 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.
  • Viene fissata unitariamente l’aliquota del credito di imposta al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili.
  • Viene estesa la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti.
  • Viene incrementata da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo del credito di imposta che ciascun beneficiario può maturare in relazione a ciascun periodo agevolato.
  • Viene eliminato, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.
  • Viene confermato che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

La Circolare contiene, inoltre, alcuni esempi di calcolo del credito di imposta dopo le modifiche della legge di bilancio 2017.

Fonte: Fisco e Tasse

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