Per poter comprendere i termini del contenzioso, è necessario fare una premessa e ricordare che il tema è disciplinato dall‘art. 5 del d.lgs n. 507 del 1993, il quale dice che “la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all’imposta sulla pubblicità. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato“.
A sua volta, l’art. 17 del medesimo d.lgs. n. 507/1993 stabilisce i casi di esenzione dall’imposta, prevedendo che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi di dimensioni inferiori ai 5 metri quadrati e che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività.
L’art. 2bis, comma 6 del d.l. 22/2/2002, ha poi chiarito che “si definisce insegna di esercizio la scritta che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”. Ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all’imposta.
Ciò premesso, nella controversia in questione, il gestore dei distributori aveva fatto ricorso rispetto all’avviso di riscossione delle imposte pubblicitarie sostenendo, sia in primo grado che in Cassazione, che i mezzi pubblicitari contestati (pannelli) erano di dimensioni inferiori a 5 mq e dovevano considerarsi “insegne”, in quanto avevano lo scopo di indicare il luogo di esercizio dell’attività. Pertanto, essi non andavano assoggettati a imposte pubblicitarie.
Richiamando l’art. 2697 c.c., i giudici hanno fatto presente che ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità, è necessario stabilire se le postazioni di distribuzione automatica possano essere configurate quali “sedi” di svolgimento dell’attività commerciale.
Richiamando un analogo caso, i giudici hanno escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di “sede” (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497, Rv. 634248 – 01). E questo perché la normativa stabilisce che la sede giuridica di una società è quella formale (c.d. sede legale) risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto, alla quale si aggiunge correntemente la nozione di sede effettiva, intendendo con essa il luogo in cui si attua lo svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.
Tanto premesso, risulta di intuitiva evidenza che le cabine per fototessera e/o le postazione automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte né al concetto di sede legale né a quello di sede effettiva di esercizio dell’attività sociale.
Per tali motivo il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata a pagare le imposte richieste.
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