Home CONFIDA CONFIDA. La Commissione Bilancio approva la sospensione dei canoni concessori

CONFIDA. La Commissione Bilancio approva la sospensione dei canoni concessori

Nella riunione di lunedì 29 giugno, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha votato e approvato l’emendamento promosso da CONFIDA che prevede che le amministrazioni pubbliche, attivino “la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall’art 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessione”.
Tale rideterminazione si attuerà nel caso in cui i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate “mostrino un calo del fatturato […] superiore al 33%”.

Si tratta di un importante successo per CONFIDA e per tutto il settore del vending.

L’emendamento, approvato dalla Commissione, tuttavia per diventare legge dovrà ora essere votato dai due rami del Parlamento.

L’emendamento diventa articolo 28/Bis (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici) e recita:
In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell’appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall’articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

 

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