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COVID-19 – “Contenimento rafforzato” su tutto il territorio nazionale

Con il Decreto dell’8 marzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri  aveva varato misure più stringenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus – COVID-19, che andavano a sostituire quelle contenute nei precedenti decreti del 1° e del 4 marzo.
La zona rossa era stata “eliminata” e sostituita da una più ampia area a “contenimento rafforzato” che comprendeva tutta la Lombardia e 14 Province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

A 24 ore di distanza, in seguito all’incremento del numero di contagiati e al comportamento irresponsabile di una parte degli italiani, il premier Conte ha annunciato l’estensione del Decreto a tutto il territorio nazionale.


IL VENDING NON SI FERMA
Il punto di maggior interesse per il nostro Settore riguarda la gestione degli spostamenti necessari per continuare ad espletare il servizio di rifornimento e assistenza tecnica, sebbene questo nelle ultime settimane si sia notevolmente ridotto a causa della chiusura forzata di alcune attività, dell’inaccessibilità di altre e della riduzione dei consumi legata all’introduzione dello smart working. 


Come indicato nel Decreto, gli spostamenti possono avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (modulo-autocertificazione-coronavirus.pdf), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alle misure della quarantena o che sono risultate positive al virus.

I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

Nelle “comprovate esigenze lavorative” rientrano le normali attività lavorative, come indicato nell’Ordinanza 646 del Capo Dipartimento della Protezione Civile dove si dichiara che È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate (comma 1 articolo 1)

CONFIDA sottolinea come sia tuttavia consigliabile che ogni prestatore di lavoro porti con sé un documento che attesti che sta svolgendo la propria attività lavorativa (es. una comunicazione del datore di lavoro che confermi al dipendente di doversi recare in ufficio (o sul territorio, in base alle mansioni), ma anche una copia della lettera di assunzione con l’indicazione delle mansioni da svolgere e una busta paga che attesti la vigenza del rapporto di lavoro).

Si segnala infine che la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e che le sanzioni per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista dall’art 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave prevista dall’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica, nel caso ad esempio che la persona sia risultata positiva al test).

CONFIDA lavora per la tutela del Settore affinché il Vending rientri tra i comparti che potranno avere accesso a contributi e agevolazioni. Solo così, quando l’emergenza sarà rientrata, tutti i player potranno ripartire e recuperare, per quanto possibile, il perduto.

3/5 (2)

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