Home Attualità Italia Distribuzione automatica e Scuola: come si determina il valore della concessione?

Distribuzione automatica e Scuola: come si determina il valore della concessione?

Un articolo pubblicato sul portale orizzontescuola.it approfondisce il tema del valore della concessione del servizio di ristoro espletato attraverso bar o distributori automatici, specificando che esso va attribuito nei documenti di gara dall’amministrazione scolastica. Per le ditte interessate a partecipare alla gara, questo è un dato importante perché consente loro, da una parte di prevedere il fatturato che quella postazione potrebbe generare, dall’altra di presentare un’offerta in linea con i dati pregressi.


Secondo quale criterio la stazione appaltante
determina il valore della concessione?


Come specificato nell’approfondimento, su questo punto interviene l’art. 167 del D.Lgs. n. 50/16, il quale  stabilisce al primo comma che “il valore di una concessione, ai fini di cui all’art. 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”.

Come si calcola?

  • per il servizio bar, l’importo totale pagabile, desumibile da dati come il “prodotto tra il valore numerico dell’utenza media giornaliera del servizio, il prezzo medio di un prodotto offerto al bar, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni”;
  • per il servizio di distribuzione automatica, l’importo totale pagabile, desunto da elementi quali “il prodotto tra il valore numerico relativo all’utenza media giornaliera del servizio, il prezzo medio di un prodotto oggetto di distribuzione automatica, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni”;
  • l’importo del contributo eventualmente previsto a carico della stazione appaltante.

Nella nozione di “importo totale pagabile è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Infatti, non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato dagli utenti, sarà quest’ultimo a costituire parte integrante dell’importo totale pagabile”.

Anche il Consiglio di Stato è intervenuto sul tema, affermando che l’esatta determinazione del valore dell’affidamento “è essenziale per poter fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio”, asserendo, altresì, che “il valore della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno”, e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio”.

Se in un bando di gara il dato del valore della concessione non è chiaro, si può parlare di “vizio del bando”.

Per agevolare le amministrazioni scolastiche sul sito è presente un modello per richiedere al concessionario uscente elementi che possano determinare il valore del fatturato realizzato durante l’espletamento del servizio.

Fonte: orizzontescuola.it

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