Il provvedimento fa seguito ad un accordo tra i due Stati e dovrebbe rafforzarne i rapporti, oltre che semplificare le operazioni commerciali svolte da aziende italiane nei confronti delle sammarinesi, allineandole a quelle svolte sul nostro territorio, in un’ottica di compliance fiscale.
Restano valide le stesse esenzioni, tra le quali quelle previste per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”; quelle per i soggetti che applicano il regime forfettario; quelle per i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli l e 2 della L. n. 398 del 1991 che abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, per il 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria.
Tale obbligo è però subordinato alla modifica del DM del 24 dicembre 1993, da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati ai sensi dell’articolo 71 del d. P.R. n. 633 del 1972, al fine di adeguare le disposizioni alle richieste di applicare la fatturazione elettronica anche alle operazioni attive e passive tra l’ Italia e San Marino.
Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.