23-04-2018 – Quando si partecipa ad una gara d’appalto basata sull’offerta economica più vantaggiosa, gli eventuali elementi “green” inseriti nell’offerta non costituiscono un ulteriore punto a favore e, di conseguenza, non sono determinanti ai fini della scelta dell’assegnatario.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n° 2317 del 7 aprile emessa in riferimento all’aggiudicazione di una gara d’appalto per il servizio di ristoro automatico bandita da un’ASL dell’Abruzzo. La sentenza si ricollega al nuovo codice dei Contratti pubblici (50/2016) che stabilisce che, nelle gare basate sull’offerta economica più vantaggiosa, gli elementi green proposti nelle offerte dei partecipanti siano considerati solo secondariamente e e a discrezione della commissione giudicante.
Pertanto, tutto ciò che risponde a criteri di sostenibilità ambientale (distributori automatici a ridotto consumo; prodotti alimentari bio o a Km. 0 ecc.) va inserito a margine delle altre specifiche tecniche e dell’offerta economica e considerati, se la commissione ne vuol tenere conto, come elementi premianti e non determinanti.
Ancora una volta gli sforzi e gli investimenti compiuti dai gestori non vengono riconosciuti.
Fonte: www.reteambiente.it