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IVS Group risponde all’AGCM

16-06-2016 – A poche ore dalla decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha chiuso il procedimento nei confronti di 14 società di gestione, oltre che di CONFIDA, con una sanzione complessiva superiore ai 100 milioni di euro, IVS Group risponde col seguente Comunicato:

IVS Group S.A. informa che in data 14 giugno 2016 l’Autorità Garante per la Concorrenze e il Mercato italiana (AGCM) ha comunicato a IVS Italia SpA (controllata al 100% da IVS Group), unitamente ad altre 13 società attive nel settore del vending, nonché a Confida, l’associazione che con circa 470 associati riunisce i principali operatori della filiera del vending italiana, la chiusura e le decisioni assunte con riferimento alla procedura aperta nei loro confronti nel lontano luglio 2014.

La Commissione della AGCM ha stabilito che le parti oggetto della procedura (tra cui IVS Italia) avrebbero messo in atto, dal 2011 al 2014, comportamenti volti a limitare la concorrenza nel settore del vending in Italia e asseritamente consistenti nel coordinamento di politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti del procedimento, su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela.

In base alla decisione della AGCM, a IVS Italia S.p.A. è stata comminata una sanzione di Euro 31.917.662 (la legge che prevede che possa essere comminata una sanzione massima pari al 10% del fatturato realizzato in Italia dai soggetti interessati; Art.15 Legge 287/90).
Il bilancio di IVS Italia SpA e il bilancio consolidato di IVS Group al 31-12-2015, approvato dalla assemblea del 10 maggio 2016, includevano già un accantonamento pari a Euro 28,574 milioni (pari al 10% del fatturato riferibile a IVS Italia nel 2014; la sanzione della AGCM ha invece considerato il 2015).

La decisione dalla AGCM è appellabile, da tutte le parti interessate, di fronte al TAR-Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e poi, in secondo grado, di fronte al Consiglio di Stato. IVS Italia SpA, nell’assoluta convinzione della correttezza del proprio operato e considerando errate ed infondate le conclusioni a cui è giunta la AGCM, è intenzionata a proporre tale ricorso in ogni sede e livello giudiziario previsto dalla normativa.

Nel merito, IVS Group ritiene che le conclusioni a cui è giunta la AGCM siano fondamentalmente errate, in quanto basate su assunzioni incomplete, su ragionamenti esclusivamente teorici, su estratti decontestualizzati di comunicazioni estrapolate secondo una logica di cherrypicking e dunque essenzialmente strumentalizzate. L’analisi tecnica su cui la AGCM ha basato le sue conclusioni ha infatti ignorato tutte le peculiari modalità di funzionamento del settore, ricostruendolo in modo avulso dalla realtà, all’unico malcelato scopo di porre le condizioni – altrimenti inesistenti – per poter irrogare una roboante sanzione.

Di seguito sono sintetizzate alcune delle principali assunzioni su cui si sono basate le decisioni AGCM, che IVS ritiene palesemente incongruenti.
Il funzionamento del settore del vending
Il mercato del vending è a tutta evidenza basato sulla logistica di prossimità e su consegne e servizio “porta a porta” ed è quindi prettamente locale (provinciale). Tale mercato sarebbe invece, secondo la AGCM, un unico mercato “nazionale”, in cui, sempre secondo la AGCM, un operatore basato in Calabria può teoricamente servire i clienti in tutta Italia, senza eccessivi costi, e dunque competere con tutti gli altri operatori siti sul territorio nazionale, anche quelli che hanno sedi e attività in Piemonte, a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. Su tale assunto, la AGCM arriva così, ad esempio, a considerare contrari alla concorrenza accordi e contatti tra operatori che, non potendo coprire direttamente l’intero territorio nazionale, collaborano per ottimizzare i costi logistici relativi ai servizi da erogare ai clienti aventi diversi sedi in Italia, oppure volti ad ottimizzare i servizi nelle aree a minore densità. Accordi che sono invece, per le aziende del vending, utili a migliorare la qualità del servizio e a contenere i costi, anche a vantaggio dei clienti, e non certo a limitare la concorrenza.

L’entità del mercato rilevante di riferimento
Oltre a questo, la AGCM, nella definizione e quantificazione del mercato rilevante, indispensabile per poter avviare e condurre un’indagine (a maggior ragione un’indagine impossibile da avviare senza l’inclusione strumentale di IVS Italia, primo operatore italiano), ha completamente trascurato l’esistenza di canali alternativi e in diretta competizione con il canale vending delle aziende oggetto della procedura; canali che pure sviluppano volumi pari, se non superiori, al mercato come definito dalla AGCM.

La AGCM ha completamente trascurato, ad esempio, che nel settore del caffè le cialde si vendono anche tramite internet, in reti di negozi e nei supermercati. E ha ignorato altresì l’esistenza e gli effetti a beneficio degli altri canali, della martellante pubblicità di importanti marche di caffè, che appaino ogni giorno nelle case dei consumatori, attraverso star internazionali e attori nazionali (George Clooney, Enrico Brignano, ..).

A titolo di paragone, sarebbe come se un’indagine sul settore bancario escludesse i servizi di banking on-line, limitando l’analisi ai soli sportelli tradizionali o come se ignorasse l’esistenza di altri operatori nei servizi finanziari (servizi di pagamento, money transfer, gestioni patrimoniali, etc.)., seppure non strettamente bancari. Confida e l’aumento dell’IVA Paradossale appare poi l’accusa della AGCM che ritiene che l’integrale trasferimento dell’aumento dell’IVA (aumentata nel vending, a gennaio 2014, dal 4% al 10% ) sui prezzi al consumo, sia prova di accordi anti competitivi tra gli operatori.

Una accusa in cui la AGCM coinvolge, attribuendole un ruolo primario, anche l’associazione Confida (che pure raggruppa altre aziende della filiera e non solo i gestori di distributori automatici), che invece ha solo spiegato ai suoi associati, prevalentemente piccole e micro aziende, come fare a recuperare l’IVA, rispetto alla quale l’operatore del vending è un mero sostituto di imposta. La AGCM pare ignorare il fatto che l’IVA sia una imposta sui consumi e non sulle aziende, avente il loro fatturato come base imponibile.

Secondo la tesi della AGCM, la concorrenza si sarebbe invece dovuta esplicare in una diversificazione delle politiche di prezzo, in base alla quale gli operatori del vending avrebbero dovuto tenere a loro carico, in toto o in parte, l’aumento dell’IVA. Una tesi assai poco realistica, come se i distributori di carburante, in caso di aumenti di imposte e accise, non dovessero aumentare i prezzo finali alla pompa.

***

In conclusione, IVS Group e IVS Italia, nel prendere atto delle decisioni della AGCM – sebbene con grande rammarico, stupore e perplessità, anche per le ragioni sopra sintetizzate – restano pienamente e assolutamente convinte della correttezza, onestà e trasparenza del proprio operato. Il settore del vending in Italia è più che frammentato, polverizzato. E’ caratterizzato da un numero elevatissimo di operatori (oltre 3.500), attivi a livello locale e accanitamente concorrenti tra loro.

Un settore che ha dunque caratteristiche competitive e dell’offerta tali, a tutta evidenza e a buon senso pratico, da rendere materialmente impossibili, in quanto del tutto inefficaci, accordi o cartelli a danno della clientela; men che meno è immaginabile che possano essere posti in essere cartelli tra “solo” 14 aziende (quelle coinvolte nella procedura della AGCM), che operano in aree geografiche diverse dell’Italia e che complessivamente non arrivano a rappresentare il 30% del mercato reale.

L’attività del gruppo IVS è sempre stata finalizzata, sin dalla nascita dell’azienda avvenuta a inizio degli anni ’70, ad offrire ai clienti servizi e prodotti della migliore qualità, il miglior rapporto qualità / prezzo, le migliori innovazioni tecniche, dal mix di prodotti ai servizi di pagamento, con una continua e rilevante politica di investimenti e con costante soddisfazione di clienti, utenti e consumatori.
Tale modo di agire, basato sulla massima qualità e continuità del servizio, a prescindere dalle decisioni della AGCM e dello sviluppo dell’inevitabile contenzioso, e comunque riponendo la massima fiducia nel vaglio che l’autorità giudiziaria saprà effettuare, continuerà ad essere applicato e garantito a tutta la clientela di IVS Group.

IVS
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