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La Cassazione conferma aliquota 10% per l’acqua in boccioni

06-10-2017 – Una recente sentenza della Corte di Cassazione di Milano (n°22092 del 22/09/2017) conferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per la vendita di boccioni d’acqua di sorgente attraverso relativi dispenser forniti in comodato d’uso gratuito.
La decisione dei giudici chiude un confronto tra una società fornitrice di questa tipologia di servizio e l’Agenzia delle Entrate che, a seguito di una verifica sull’anno d’imposta 2004, aveva rilevato un’errata applicazione dell’aliquota IVA (4%) sulle forniture di acqua di sorgente effettuate a uffici e studi privati. Secondo i verificatori, la società avrebbe dovuto applicare l’aliquota del 20% e, pertanto, avevano comminato una sanzione sul calcolo della differenza tra l’aliquota IVA applicata (4%) e quella, secondo i verificatori, corretta del 20%.
La società aveva presentato ricorso, respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dal momento che l’aliquota agevolata del 4% andava applicata esclusivamente alla somministrazione di prodotti attraverso distributori automatici, una modalità  di vendita per la quale il costo del bene ricade direttamente sull’utente finale e che è prevista laddove i distributori automatici siano installati in luoghi pubblici. La Commissione Tributaria escludeva però anche l’applicabilità dell’aliquota del 20% stabilita dai verificatori, poiché la vendita riguardava non acqua minerale ma acqua di sorgente per la quale l’aliquota IVA prevista è del 10%, stabilendo pertanto un ricalcolo della sanzione sulla base del nuovo parametro.
Impugnando la decisione dei giudici, la società aveva presentato ulteriore ricorso in Cassazione, opponendo più motivazioni, tra le quali la circostanza del mancato riscontro da parte dell’Ufficio alle osservazioni formulate dalla società con la memoria ex art. 12 L. 212/2000, omissione che avrebbe leso il suo diritto di difesa.
La Cassazione, confermando che i luoghi di somministrazione (uffici privati con numero circoscritto di utenti a cui il titolare offre il servizio accollandosene il costo) esclude l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% e conferma quella del 10%, trattandosi non di acqua minerale ma di acqua di sorgente. Per quanto attiene alla mancata presa in considerazione della memoria presentata dalla società, la Cassazione conferma che solo il giudice ha dovere/diritto d’interpretazione e che il caso specifico non presenta motivi di incertezza circa l’interpretazione della norma tributaria che resta così confermata.

La definitiva abolizione dell’aliquota agevolata del 4%, sostituita dal 10%, escluderebbe oggi ogni incertezza ed equipara la somministrazione di acqua di sorgente attraverso relativi dispenser a quella di prodotti attraverso distributori automatici. Ma solo se questi ultimi sono installati in luoghi pubblici, quali ospedale, scuole, caserme…

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