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Le etichette poco leggibili dei distributori automatici

05-12-2014 – Si polemizza spesso sulla scarsa leggibilità delle etichette dei prodotti venduti attraverso distributori automatici.

Per sua natura questa tipologia di vendita rende abbastanza complicato l’accesso alle informazioni riportate sul packaging prima che il prodotto venga acquistato.
L’addetto al rifornimento inserisce  le varie referenze ponendo in bella vista la marca. È questo è logico nell’ottica della riconoscibilità del prodotto da parte del consumatore.  Tutte le info sono riportate sul retro che risulta inaccessibile.
Allo stesso tempo, sarebbe impossibile stilare un elenco dei prodotti presenti in un distributore automatico e per ognuno indicare tutte le informazioni, semmai affiggendole da qualche parte nei paraggi della macchina.
Altro problema: molti prodotti presentano le informazioni in lingue diverse dall’italiano. Ma non siamo tutti poliglotti!
Come si fa, allora, a rendere tutto trasparente per i consumatori?
Il nuovo Regolamento europeo sull’etichettatura dei prodotti, che entrerà in vigore il 13 dicembre 2014, nella “versione italiana” impone anche ai gestori di distributori automatici di indicare in maniera chiara tutta una serie di informazioni e, in particolare, quelle relative alla presenza di allergeni.
Se ciò può essere risolto per i  distributori del caldo (dato il relativo esiguo numero degli ingredienti), diventa impraticabile per i distributori di snack.
Il Ministero della Salute insiste; i gestori sono confusi…

In attesa che sia dato ascolto alle rimostranze presentate presso le istituzioni e che si giunga ad una soluzione, i gestori come potranno rispondere nell’immediato  alla normativa?

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2 Commenti

  1. Ecco le disposizioni dell’
    Art. 15 – Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura

    1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici, o semiautomatici, o locali commerciali automatizzati, devono riportare le indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.1169/2011.

    2. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto la denominazione di vendita del prodotto finito e l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.

    3. Nel caso di distribuzione di alimenti, sia preconfezionati che non preconfezionati, contenenti sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (UE) n.1169/2011, tali sostanze o prodotti devono figurare sul distributore per ciascun prodotto.

    4. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.

  2. In primis i relativi produttori degli alimenti confezionati dovrebbero indicarne la presenza (di allergeni o tutti gli ingredienti). In secondo il gestore potrebbe (ai lati del distributore automatico) realizzare una bacheca informativa o addirittura indicare dei Link ai siti web dei relativi fabbricanti (o con i QR CODE).

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