Home Norme e Leggi Le procedure di gara devono avere adeguata “pubblicità”

Le procedure di gara devono avere adeguata “pubblicità”

22-02-2017 -Tra le varie e complesse questioni che ruotano intorno alla procedure di gara relative alla distribuzione automatica ne è emersa una particolare che riguarda le comunicazioni di eventuali variazioni inerenti il bando da parte dell’ente appaltante.
Secondo l’esito di un ricorso davanti al TAR che ha visto contrapporsi da una parte IVS Italia SpA e dall’altra l’Azienda Sanitaria Romagna, ogni variazione relativa ad una procedura di gara attivata, deve avere adeguata “pubblicità affinché le modifiche assumano carattere di ufficialità.

Con un bando pubblicato ad aprile 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, l’Azienda Sanitaria dell’Emilia Romagna aveva avviato una procedura di gara per la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici da installarsi presso le strutture di competenza (Ravenna, Rimini, Cesena). Il bando aveva scadenza 16 maggio 2016, ma una settimana prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, l’ASL aveva sospeso tale termine, riservandosi di fissarne in seguito uno nuovo. Tale comunicazione era stata pubblicata esclusivamente sul portale dell’ASL Romagna.
A luglio 2016, l’Azienda Sanitaria aveva definito una nuova data di scadenza, fissando al 2 agosto 2016 il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Anche questa seconda comunicazione era stata pubblicata esclusivamente sul sito aziendale dell’ASL.
IVS Italia SpA, gestore in carica del servizio, aveva impugnato il bando di gara davanti al TAR di Bologna, asserendo che, non avendo avuto notizia ufficiale del nuovo termine di scadenza, non aveva potuto presentare la propria offerta. Contestualmente, la società di gestione chiedeva di annullare gli atti, in modo da essere messa nelle condizioni di partecipare alla procedura, e di essere risarcita dei danni.
Dopo una serie di decisioni dei giudici e contro appelli da parte di IVS Italia, il TAR ha accolto il ricorso della società di gestione per ciò che riguarda le modalità utilizzate dall’Azienda Sanitaria per comunicare le variazioni di data subite dalla procedura. I giudici le avevano ritenute illegittime, poiché non risulta sufficiente la sola pubblicazione delle variazioni sul sito dell’ASL, in quanto “andavano rispettate le modalità di pubblicità stabilite dalla legge“. Alle gare di concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici si applica l’articolo 30 del DL 163 del 2006 (concessione di servizio) che richiede che si osservi ” un’adeguata forma di pubblicità“. Pertanto, i vari avvisi con i quali l’Azienda Sanitaria aveva sospeso il bando e poi aveva fissato un nuovo termine di scadenza, non potevano essere pubblicati semplicemente sul sito dell’azienda, ma andavano pubblicizzati con le stesse modalità con cui era stato pubblicizzato il bando, ossia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nel profilo del committente e presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici.
Per tale motivo, nella seduta di fine gennaio, la richiesta di impugnazione del bando è stata accolta, obbligando l’Azienda Sanitaria a fissare una nuova scadenza o ad annullare il bando precedente, avviando una nuova procedura a cui la società di gestione potrà prendere parte.

 

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