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Legge di Bilancio 2017. Incentivi nuove assunzioni

10-11-2016 – La Legge di Stabilità 2017, in discussione alla Camera, prevede facilitazioni per le nuove assunzioni a favore soprattutto di giovani studenti e laureati, al fine di promuovere forme di occupazione stabile da parte di datori di lavoro privati.
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con decorrenza dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
La facilitazione riguarda le assunzioni effettuate negli anni 2017 e 2018 di giovani appena diplomati o laureati o che abbiano  prima sostenuto nella stessa azienda un periodo di stage o  tirocinio  curricolare previsto dalle  norme sull’alternanza scuola-lavoro.  La misura è sperimentale per i primi due anni, durante i quali è previsto un monitoraggio dell’andamento e dei risultati.

Nello specifico sono contemplate le assunzioni di:

– giovani entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio;
– studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro tirocini curriculari pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste (Art. 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107);
– studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro tirocini curriculari  pari almeno al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
– studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro tirocini curriculari pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS), di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;
– studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Assunzioni
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