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L’oblazione della condanna ammette alla gara pubblica

31-03-2016 – Il TAR Campania Salerno sez. 1, con sentenza n° 8 del 13 gennaio 2016 ha accolto il ricorso di una società che era stata esclusa da una gara pubblica per la procedura di affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e snack a mezzo distributori automatici indetta da una stazione appaltante pubblica per il seguente motivo: il legale rappresentante aveva estinto per oblazione una pregressa condanna penale. Il fatto costituiva un’irregolarità in quanto l’estinzione per oblazione era stata ritenuta dalla stazione appaltante non assimilabile alle modalità estintive previste dalla legge (art. 38 del comma 1, lett. c ultima parte del DL 163/2006). Pertanto, l’azienda non presentava i requisiti morali previsti dal capitolato di gara.
La società estromessa ha impugnato il provvedimento d’espulsione considerandolo una violazione del suddetto dlgs, ricorso accolto dal TAR Campania che ha ritenuto l’estinzione per oblazione assimilabile alle altre cause estintive per gli effetti che produce sulla condanna.
Il TAR, inoltre, non ha ritenuto determinante il momento in cui l’oblazione è stata eseguita (prima o dopo la condanna).
Nelle conclusioni, i giudici campani hanno individuato alcuni parametri che devono guidare le valutazioni della stazione appaltante: la vetustà dei reati, la specifica rilevanza degli stessi ai fini previsti dall’art. 38, comma 1 lett. f), nonché le concrete circostanze di maturazione dell’illecito.

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