Secondo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i motivi di esclusione da una gara, è compreso anche il caso in cui la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità o che abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
Anche il Consiglio di Stato si è espresso su questo tema, affermando che ai fini dell’esclusione non è “sufficiente che l’informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara”. Aggiungendo che sono considerati gravi illeciti professionali tanto il fornire quanto l’omettere, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
È demandata pertanto alla stazione appaltante la valutazione del caso.
Nel caso specifico, il soggetto è una società di gestione che si era aggiudicata una gara pubblica per l’installazione e gestione di distributori automatici ed era stata poi esclusa in seguito al ricorso al TAR presentato dalla società arrivata terza in graduatoria, motivato sul fatto che la società vincitrice (così come la seconda classificata) aveva fornito false dichiarazioni, ovvero aveva omesso di essere stata oggetto di un provvedimento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti anticoncorrenziali, omettendo anche di riferire che la stessa era stata impugnata in sede giurisdizionale e resa definitiva nel 2019 da una sentenza del Consiglio di Stato, fatta salva la rideterminazione degli importi della sanzione (il riferimento è alla ben nota sanzione dell’Antitrust).
A seguito dell’esclusione, la società prima vincitrice aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato.
Secondo la Corte di Giustizia europea anche gli illeciti anticoncorrenziali possono costituire “gravi illeciti professionali” rilevanti ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente dalla gara. Pertanto, il concorrente che sia incorso in una sanzione per illecito anticoncorrenziale è tenuto a dichiararlo nella procedura di gara al fine di consentire alla stazione appaltante di operare le sue valutazioni circa l’integrità e l’affidabilità del concorrente, anche se si dovesse trattare di illeciti di anni prima. Per quanto riguarda la società in oggetto, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione.
Il compito principale della stazione appaltante è quindi quello di valutare se l’operatore economico ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità. Valutazione che non è stata fatta dalla stazione appaltante, come dimostra il fatto che nei verbali dell’aggiudicazione non ve n’è traccia.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale valutazione non possa essere demandata alla giustizia amministrativa, confermando così la sentenza di primo grado.
Fonte: lavoripubblici.it