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Obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. La modulistica per gestire i controlli

Il 12 ottobre è stato firmato l’ennesimo Dpcm, quello forse più controverso, relativo all’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro, che scatta da domani 15 ottobre ed investe tutte le categorie lavorative, di ogni ordine e grado.
Sono circa 23 milioni i lavoratori coinvolti, dei quali circa 2,5 sprovvisti di Green Pass da doppia vaccinazione e costretti ad eseguire un tampone ogni 48 ore per avere accesso al luogo di lavoro.
Nelle ultime settimane si è molto discusso circa le modalità di controllo da seguire, affinché i titolari delle attività si accertino che tutta la forza lavoro abbia le carte in regole, un compito delicato, che investe anche la sfera della privacy,  demandato nella maggior parte dei casi ad uno dei dipendenti, designato dallo stesso datore di lavoro.
A supporto del lavoro del controllore, di seguito alcuni moduli in formato cartaceo che chiariscono alcuni punti delle procedure da seguire e delle misure cautelative da attivare.


Clicca sui titoli dei moduli per accedere e scaricarli.

DELEGA INCARICATO AL CONTROLLO


INFORMATIVA INCARICATO DEL CONTROLLO


PROCEDURA DI CONTROLLO

IL DPCM IN BREVE

Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19  (c.d. Green Pass); obbligo che entra in vigore dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021. Tale obbligo riguarda chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere.
L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, inclusi colf, baby sitter, badanti ma anche liberi professionisti con i relativi dipendenti degli studi professionali. Devono essere muniti di Green Pass anche tutti quei lavoratori non dipendenti diretti, che per diverse ragioni devono accedere in un determinato luogo di lavoro: manutentori di impianti, catering, addetti alle mense e alla manutenzione/caricamento dei distributori automatici.

Sono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto. A tal fine i datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che potranno essere effettuate anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green Pass.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31/12/2021.

La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15/10/2021, è punita con una sanzione che va da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da € 600,00 ad € 1.500,00. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.


CLICCA SUL LINK PER LA VERSIONE INTEGRALE DEL DECRETO

DPCM – GUIDA AI CONTROLLI GREEN PASS

 

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