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Il tecnico usa impropriamente il muletto e si infortuna

[df-subtitle]Chi è responsabile?[/df-subtitle]
25-01-2018 – La Corte di Cassazione ha chiuso una vicenda che ha visto protagonista un tecnico di una filiale di una società di gestione  di distributori automatici il quale, nello svolgere le sue mansioni, aveva utilizzato un muletto senza averne le competenze e ferendosi a un piede. L’infortunio era stato poi denunciato, dando avvio ad una causa che, passando per i vari gradi, era arrivata in Cassazione, dove i giudici hanno espresso una sentenza avversa al responsabile di filiale.
Nel dettaglio, i fatti si erano così svolti: nel movimentare una struttura di protezione dei distributori automatici, un tecnico l’aveva caricata su un muletto restando con il piede incastrato nelle forche dell’attrezzo. L’incidente gli aveva causato lo schiacciamento del piede ed un trauma distorsivo che lo aveva costretto a 63 giorni di malattia, per la qual cosa il dipendente aveva fatto causa alla società, poiché l’operazione svolta, e causa dell’incidente, non rientrava nelle sue mansioni.
Con la prima sentenza, l’amministratore delegato della società era stato assolto “perché il fatto non costituisce reato”, mentre il responsabile di filiale era stato condannato per avere cagionato al tecnico gravi lesioni.
Il responsabile di filiale aveva poi presentato ricorso in Cassazione fondandolo su una precisa motivazione, ovvero che il tecnico si era comportato in maniera imprevedibile, preferendo utilizzare il muletto piuttosto che il transpallet pur non avendo ricevuto la dovuta formazione per il suo utilizzo.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avendo appurato che l’uso del muletto anche da parte di lavoratori non formati e non addestrati era una prassi abituale in quella filiale, ben nota anche al responsabile della stessa, il quale aveva omesso di vigilare sul corretto uso delle attrezzature in dotazione.
Pertanto, i giudici della Cassazione avevano condannato il responsabile di filiale alla pena di 20 giorni di reclusione (ex art. 53 della L. 289/1981), sostituita dalla pena della multa nella misura di € 5.000,00 ma, essendo il reato andato nel frattempo in prescrizione, la pena è stata annullata senza ulteriore possibilità di ricorso.

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