In sostituzione del comma 6-ter dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 relativo alle sanzioni per coloro che non effettuassero le trasmissioni nei tempi previsti (12 giorni dalla data dell’operazione), l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare nella quale precisa:
“Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
In tal modo si tiene conto delle oggettive difficoltà che i commercianti incontreranno nel primo periodo dell’entrata in vigore della legge, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei registratori di cassa, che per la concreta dimestichezza ad utilizzare le nuove procedure.
Per coloro che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, l’Agenzia individuerà a breve modalità telematiche per la trasmissione dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di memorizzare i corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso e rilasciare ai clienti scontrini/ricevute fiscali.