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UNC Calabria attacca i contratti di somministrazione

08-06-2016 – Lascia perplessi la denuncia partita dall’Unione Nazionale Consumatori (UNC) Calabria contro i contratti di somministrazione che regolano i rapporti tra i gestori di distributori automatici e le piccole e medie imprese che beneficiano del servizio di ristoro fornito dai primi.
L’UNC ha, infatti, avviato una campagna a tutela di quegli imprenditori i quali vedono violati i loro diritti più elementari  a causa di alcune clausole ritenute “asimmetriche” che sono parte integrante dei contratti stipulati tra le due parti.
Per comprendere a cosa ci si riferisce, riportiamo il comunicato dell’UNC Calabria pubblicato il 1° giugno scorso sul sito dell’Associazione.

“Da tutto il territorio italiano, stanno giungendo, sempre più spesso, segnalazioni da parte di soggetti privati, piccoli imprenditori, commercianti ed artigiani i quali lamentano le discutibili pratiche commerciali poste in essere da operatori del settore della gestione di distributori automatici o, comunque, di macchine erogatrici di cibi e bevande.
I citati soggetti, narrano, infatti, che dipendenti o collaboratori dei suddetti gestori di distributori automatici, usano proporre quella che dovrebbe essere una semplice installazione, presso i locali degli ignari soggetti, di distributori, utili ad erogare un servizio di ristoro che comporterebbe, ovviamente, la manutenzione e la ricarica tempestiva degli stessi, da parte degli operatori del settore.
Tuttavia, successivamente, accade che la manutenzione o la ricarica dei distributori installati inizi ad essere non puntuale, con l’effetto di mantenere occupati gli spazi concessi nei locali dei malcapitati sottoscrittori dei contratti, con macchinari sostanzialmente inutilizzati ed abbandonati che pregiudicano, tra l’altro, anche la salubrità degli ambienti.
 Allorquando tali condizioni si verificano, il soggetto che ospita tali distributori, tenta di recedere dal rapporto, chiedendo la rimozione dei macchinari installati. A quel punto, tuttavia, si palesa la vessatorietà delle pratiche commerciali operate, posto che, inizia una crescente pressione da parte del gestore dei distributori, il quale fa leva sul contratto che era stato precedentemente proposto e firmato.
Gli accordi, infatti, vengono qualificati dai gestori, come contratti di somministrazione ma, in realtà, essi non sono tali poiché, non prevedono una somministrazione di cibi e bevande a beneficio di chi sottoscrive, ma solo l’installazione di distributori automatici nei locali dei sottoscrittori, ai quali, tuttavia, può accedere chiunque (clienti, dipendenti, ecc…).
Le clausole che contraddistinguono gli accordi suddetti, prevedono, altresì, tutele assolutamente asimmetriche per cui ogni diritto, anche di recesso ad nutum, è riconosciuto ai gestori, ma nessun diritto, nemmeno in caso di inadempimento, è riconosciuto al cliente che sottoscrive. Infatti, il cliente non può recedere se non dopo la scadenza del lungo termine previsto come inderogabile nel contratto. Il cliente non può, inoltre, utilizzare altri servizi, mentre il gestore può, in qualsiasi momento, decidere se e come proseguire nella erogazione di ciò che è un servizio di ristoro, non certo una somministrazione periodica.
Peraltro, in tali contratti viene prevista una clausola secondo cui, ogni contestazione o controversia  deve essere decisa presso l’Autorità Giudiziaria di Milano, con ingenti spese per gli ignari sottoscrittori e, dunque, con grande limitazione del diritto di tutela dinanzi alla giustizia ordinaria.
Di recente, tali clausole sono state utilizzate, dai gestori, per richiedere somme, a titolo di risarcimento del danno, anche di svariate migliaia di euro, ai malcapitati clienti i quali, all’origine, pensavano di avere solo acconsentito all’installazione di distributori automatici, secondo un contratto che non sembrava prevedere oneri o costi per loro.
Peraltro, sebbene gli accordi non prevedano trasferimenti di merce tra le parti contraenti o fatturazioni di sorta tra le stesse, essi vengono fatti passare come contratti tra imprese, nel tentativo di eludere la normativa a tutela dei consumatori, la quale, invece, appare del tutto applicabile allorquando i piccoli imprenditori accettano proposte contrattuali afferenti ambiti estranei alla loro usuale attività imprenditoriale e/o commerciale.
Pertanto, i metodi commerciali per cui vengono proposti accordi molto onerosi, solo per una parte, che possono però essere branditi, dall’altra parte, per ingenti richieste anche di risarcimento dei danni, a fronte di un servizio comunque di livello inadeguato, appaiono come un’ipotesi di evidente pratica commerciale scorretta.
L’Unione Nazionale Consumatori, ha avviato una campagna a tutela di questi soggetti i quali, a causa della sottoscrizione dei citati contratti, vedono violati i loro diritti più elementari ed è disponibile, ad assistere tutti coloro i quali si sentissero lesi da pratiche commerciali scorrette quali quelle sopra descritte.”

Alla luce di quanto argomentato dall’Associazione e pur ammettendo che i casi su descritti siano veri e reali, ancora una volta va ribadito che non si può fare di tutta l’erba un fascio, trasformando episodi isolati in un caso nazionale e in una pratica generalizzata del vending.
Il gestore di distributori automatici investe nell’acquisto di macchine ed investe nelle postazioni in cui va ad installarle dal momento che solo il numero delle erogazioni potrà ripagarne il costo. E allora che senso avrebbe posizionare dei distributori automatici per poi non rifornirli?
Andrebbero inoltre ricordati il numero sempre maggiore di atti di vandalismo e di scasso, che spesso rendono i suddetti investimenti delle perdite secche che mettono a rischio le centinaia di aziende della filiera dei servizi di somministrazione e le molte migliaia di posti di lavoro del personale addetto.

Per non parlare delle postazioni che promettono consumi ben più ampi di quelli realmente riscontrati ad un esame consuntivo anche solo dopo pochi mesi dall’avvenuta installazione e che talvolta mettono in seria difficoltà i gestori dei distributori, poichè non possono continuare a mantenere in quella postazione i prezzi “politici” concordati in base ad un minimo di erogazioni promesse dal cliente in fase di trattativa.
Insomma, i “furbetti” ci sono in ogni settore e per ogni occasione, ma….siamo certi che quelli a cui si riferisce l’UNC non facciano parte proprio di questo ultimo caso?

UNC
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